Statuto

Denominazione e sede

art. 1

L’associazione sportiva dilettantistica denominata San Lazzaro ’90 Baseball ha sede in via Francesco Orsoni 9, 40068 San Lazzaro di Savena, Bologna.

Scopo

art. 2

L’associazione non ha fini di lucro. i proventi delle attività dell’associazione non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta. l’associazione nesce con lo scopo di promuovere e diffondere lo sport del baseball, con particolare riferimento ai giovani, per i quali lo sport costituisce una componente educativa essenziale allo sviluppo della personalità ed al raggiungimento dell’equilibrio psicofisico. l’associazione si propone altresì di contribuire allo sviluppo ed al consolidamento di amicizia e solidarietà tra gli sportivi e di operare affinché lo sport sia praticato a livello dilettantistico, privilegiando gli aspetti didattici, formativi e ricreativi ed evitando ogni forma di agonismo esasperato.

Patrimonio

art. 3

Il patrimonio societario è costituito da :

  • quote associative e contributi volontari dei soci
  • sponsorizzazioni, donazioni e contributi esterni
  • attrezzature relative alla pratica sportiva.

Organi Sociali

art. 4

Sono organi dell’associazione :

  • l’assemblea dei soci
  • il consiglio direttivo.

Soci

art. 5

Sono soci :

  • tutti coloro che risultano in regola con il versamento della quota associativa annuale
  • tutti gli atleti, tecnici e dirigenti tesserati
  • i soci onorari, nominati come previsto nel successivo articolo 12.
art. 6

L’ammontare della quota associativa viene deciso annualmente dal consiglio direttivo. al momento del versamento della quota associativa la società rilascia una ricevuta che costituirà a tutti gli effetti l’unico documento valido comprovante l’avvenuta associazione.

art. 7

Sono soci senza diritto al voto e non eleggibili a cariche sociali tutti gli atleti tesserati che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

art. 8

I soci hanno diritto:

  • a partecipare alle assemblee ed esprimere un voto, salvo quanto previsto al precedente articolo 8
  • ad utilizzare liberamente e gratuitamente gli impianti in gestione alla società, qualora essi non siano occupati per lo svolgimento della normale attività dall’associazione o da altre società che operino sugli stessi.
  • di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni previsti dall’associazione.
art. 9

Un socio cessa di essere tale :

  • per mancato rinnovo del versamento della quota associativa
  • per mancato rinnovo del tesseramento quale atleta, dirigente o tecnico.
art. 10

Saranno radiati dall’associazione tutti coloro che commetteranno atti tali da comprometterne il buon nome e l’immagine.

Assemblea dei soci

art. 11

L’assemblea dei soci è costituita da tutti i soci effettivi. viene presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente. spetta all’assemblea :

  • eleggere i componenti del consiglio direttivo
  • deliberare sulle modifiche allo statuto
  • esaminare ed approvare la relazione tecnico/agonistica, il bilancio preventivo ed il consuntivo annuale
  • nominare i soci onorari, tra tutti coloro che si sono particolarmente distinti per la loro opera a favore dell’associazione.
art. 12

L’assemblea dei soci è convocata mediante avviso spedito o consegnato ai soci con almeno una settimana di anticipo e deve contenere l’indicazione del luogo, della data e degli argomenti posti all’ordine del giorno.

art. 13

Le sedute dell’assemblea dei soci, sia ordinarie che straordinarie, sono valide:

  • in prima convocazione, quando sono presenti i 2/3 dei soci aventi diritto al voto
  • in seconda convocazione, quando sono presenti la metà più 1 dei soci aventi diritto al voto ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto e può recare non più di una delega. i soci impossibilitati a partecipare possono delegare una persona di fiducia, anche se non formalmente associata. in questo caso il delegato non può esprimere più di un voto.
art. 14

Le delibere dell’assemblea dei soci sono valide con la maggioranza di almeno i 2/3 dei voti.

art. 15

L’assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno, per deliberare su quanto previsto nel precedente articolo 12, ed in seduta straordinaria qualora ne faccia richiesta il presidente o almeno 1/3 dei soci.

Il Consiglio Direttivo

art. 16

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 6 ad un massimo di 12 soci, tra i quali vengono eletti il presidente, il vicepresidente ed il segretario. il consiglio direttivo rimane in carica un anno solare. i suoi membri sono rieleggibili.

art. 17

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni volta che lo riterrà opportuno e deve essere convocato dal presidente senza indugio qualora lo richieda almeno 1/3 dei suoi componenti.

art. 18

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide alla presenza di almeno i 2/3 dei componenti. le delibere del consiglio richiedono l’approvazione della maggioranza semplice dei presenti alla riunione del consiglio stesso.

art. 19

Il consiglio direttivo delibera:

  • su tutti i problemi di carattere generale, amministrativo e finanziario, con particolare riferimento alla quota associativa annuale
  • sull’indirizzo tecnico e strategico dell’associazione, ivi compreso il numero e la composizione delle squadre
  • sul bilancio, sul rendiconto dell’attività svolta e sul programma da sottoporre annualmente all’approvazione dell’assemblea dei soci
  • sul regolamento interno interno
  • sugli acquisti
  • sul prestito o la vendita del cartellino degli atleti tesserati • sull’ammontare di eventuali rimborsi spese ai tecnici.

Il Presidente

art. 20

Viene eletto dal consiglio direttivo ed ha la rappresentanza legale e giuridica dell’associazione a tutti gli effetti. egli :

  • convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea dei soci
  • vigile sulla buona esecuzione delle delibere adottate dagli organi sociali secondo le proprie competenze
  • firma gli atti ed i documenti che impegnano l’associazione. in caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal vicepresidente.

Gestione Finanziaria

art. 21

L’esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare. il consiglio direttivo deve presentare all’assemblea dei soci per la sua approvazione entro e non oltre il 10 novembre :

  • una relazione tecnica sulle attività svolte
  • una relazione sul programma delle attività da svolgere il successivo anno.
  • il bilancio preventivo. il bilancio consuntivo deve essere presentato dal consiglio direttivo all’assemblea dei soci per la sua approvazione entro e non oltre il 31 marzo.

Disposizioni varie

art. 22

L’associazione si impegna a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione intende affiliarsi.

art. 23

qualora l’associazione non raggiunga gli scopi per i quali si è costituita, il presidente convoca l’assemblea dei soci affinché ne deliberi lo scioglimento. in caso di scioglimento, il patrimonio dell’associazione sarà devoluto ad altre società o associazioni sportive dilettantistiche

art. 24

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e quelle consuetudinali.